ISA, altri chiarimenti da Cndcec e Fnc
Nell’ambito del regime premiale Isa, è previsto che per i crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018 possano usufruire:
- dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il 2019;
- dell’esonero dal visto di conformità o dalla garanzia sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno 2020, se di importo non superiore a 50mila euro annui.
Al riguardo – attraverso un documento di ricerca riepilogativo della disciplina dettata per gli Isa – Cndcec e Fnc confermano che tali soglie di esonero sono cumulative, dovendosi fare riferimento alle richieste di rimborso effettuate nel 2020.
Si ricorda inoltre – come precisato con la Circolare 9 settembre 2019, n. 20/E – che:
- sempre con riferimento al regime premiale, ai sensi del Provvedimento direttoriale 10 maggio 2019, n. 126200, par. 6.1, l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta di per sé l’attivazione di attività di controllo;
- qualora un punteggio di premialità sia stato raggiunto attraverso l’indicazione nella dichiarazione di dati incompleti o inesatti, l’indebito utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a 5mila euro senza l’apposizione del visto di conformità, comporterà l’applicazione della sanzione prevista per le ipotesi di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione), di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati;
- i 175 ISA approvati non si applicano nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
Sono inoltre esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale – e dall’obbligo di compilare i relativi modelli – i soggetti che possono usufruire del regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.