ISA 2024 e il valore dei beni strumentali
Nel rigo “valore beni strumentali” degli ISA 2024 va indicato l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali in proprietà. Per determinare tale voce si considera il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi del TUIR, al lordo degli ammortamenti.
Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo pari a 365 giorni.
Non si tiene conto degli immobili.
Si rileva:
- per i beni strumentali non superiori a 516,46 euro, il valore di tali beni anche nel caso di non rilevazione nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA e delle imposte dirette;
- si indicano le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte/professione e all’uso personale/familiare del contribuente, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 50%;
- si indicano le spese relative all’acquisto dei ciclomotori, motocicli, autovetture e autocaravan, indicati nel comma 1, lett. b), art. 164, del TUIR nei limiti del costo fiscalmente rilevante;
- per i beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio è possibile non tenere conto del loro valore purché non siano state dedotte le relative quote di ammortamento;
- l’IVA totalmente indetraibile relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce;
- il pro-rata di detraibilità dell’IVA (di valore positivo) non rileva ai fini della determinazione della voce.
Per il raccordo tra il quadro H degli ISA e il quadro RE riportiamo di seguito una tabella utile:
Quadro H |
Quadro RE |
DATI DA INDICARE |
H02 |
RE, col. 2 |
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H03 |
RE3 |
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H04 |
RE4 |
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H05 |
RE5, col. 1 |
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H06 |
RE6 |
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H07, col. 1 |
RE7, col. 2 |
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H07, col. 2 |
RE7, col. 1 |
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H08, col. 1 |
RE8, col. 2 |
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H08, col. 2 |
RE8, col. 1 |
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H09 |
RE9 |
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H10 |
RE10 |
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H11 |
RE11 |
In relazione ai lavoratori dipendenti e assimilati:
Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l’opera svolta in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono gli accantonamenti maturati nell’anno. Sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall’artista/professionista per i suddetti familiari. |
H12 |
RE12 |
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H13 |
RE13 |
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H14 |
RE14 |
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H15 |
RE15, col. 3 |
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H16 |
RE16 |
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H17 |
RE17, col. 4 |
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H18 |
RE18 |
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H19, col. 1 |
RE19, col. 4 |
Altre spese documentate ammesse in deduzione:
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H20 |
RE20 |
totale spese |
H21 |
= |
spese relative ai co.co.co. già indicate nel rigo H11. |