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ISA 2024 e il valore dei beni strumentali

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Nel rigo “valore beni strumentali” degli ISA 2024 va indicato l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali in proprietà. Per determinare tale voce si considera il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi del TUIR, al lordo degli ammortamenti.

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo pari a 365 giorni.

Non si tiene conto degli immobili.

Si rileva:

  • per i beni strumentali non superiori a 516,46 euro, il valore di tali beni anche nel caso di non rilevazione nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA e delle imposte dirette;
  • si indicano le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte/professione e all’uso personale/familiare del contribuente, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nella misura del 50%;
  • si indicano le spese relative all’acquisto dei ciclomotori, motocicli, autovetture e autocaravan, indicati nel comma 1, lett. b), art. 164, del TUIR nei limiti del costo fiscalmente rilevante;
  • per i beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio è possibile non tenere conto del loro valore purché non siano state dedotte le relative quote di ammortamento;
  • l’IVA totalmente indetraibile relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce;
  • il pro-rata di detraibilità dell’IVA (di valore positivo) non rileva ai fini della determinazione della voce.

Per il raccordo tra il quadro H degli ISA e il quadro RE riportiamo di seguito una tabella utile:

Quadro H

 Quadro RE

DATI DA INDICARE

H02

RE, col. 2

  • ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno.

 H03

 RE3

  • interessi moratori e per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
  • proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni:
    • indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei redditi professionali, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte;
  • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale.

H04

RE4

  • plusvalenze dei beni strumentali inclusi gli immobili acquistati nel 2007-2009 ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione onerosa o mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale/familiare o a finalità estranee all’arte/professione.

H05

RE5, col. 1

  • gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile reddituale, per migliorare il profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale degli ISA; tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’IRAP e determinano un maggior volume d’affari IVA.

H06

RE6

  • totale compensi

 H07, col. 1

 RE7, col. 2

  • spese sostenute nell’anno per acquisire beni mobili strumentali il cui costo unitario non superi € 516,46, o il 50% delle spese nel caso di utilizzo promiscuo dei beni;
  • quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte/professione, determinate secondo gli appositi coefficienti, o il 50% delle quote nel caso di utilizzo promiscuo dei beni;
  • 80% delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
  • 20% delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente a un solo veicolo, senza considerare la parte di costo di acquisto eccedente € 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, € 4.131,66 per i motocicli ed € 2.065,83 per i ciclomotori; per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;
  • 70% dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

H07, col. 2

RE7, col. 1

  • superammortamento (l’importo va riportato anche in col. 1)

H08, col. 1

RE8, col. 2

  • canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumentali, ovvero il 50% di detti canoni nel caso di utilizzo promiscuo dei beni; restano ferme le condizioni previste per la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 e dal 29 aprile 2012;
  • 20% dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza considerare l’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli eccedente € 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, € 4.131,66 per i motocicli e € 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno; per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato; restano ferme le condizioni previste per la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati fino al 28aprile 2012 e dal 29 aprile 2012;
  • 70% dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • 80% del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

H08, col. 2

RE8, col. 1

  • superammortamento (l’importo va riportato anche in col. 1)

H09

RE9

  • 80% dei canoni di locazione e/o di noleggio relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
  • canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50% dei canoni nel caso di utilizzo promiscuo dei beni;

  • 20% dei canoni di locazione e/o di noleggio senza considerare l’ammontare dei canoni eccedente € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, € 774,69 per i motocicli e € 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo; per le associazioni e le società di professionisti il limite di un solo veicolo è riferito ad ogni socio o associato;
  • 70% dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

H10

RE10

  • 50% della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, purché quest’ultimo non disponga nello stesso comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione; ovvero in caso di immobili acquisiti mediante locazione va indicato il 50% del relativo canone; per i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006 è deducibile il 50% della rendita catastale; per quelli stipulati nel periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009 è deducibile il 50% del canone nel rispetto delle condizioni previste; per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall’1 gennaio 2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni nella misura del 50% del canone;
  • quota di ammortamento del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009;
  • canone di locazione corrisposto nell’anno per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione;
  • rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, per i contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990, ovvero per i contratti stipulati nel periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009; per i contratti stipulati nel 2007-2009 e a decorrere dall’1 gennaio 2014, la deduzione richiede il rispetto di determinate condizioni;
    • quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o professione, nonché le quote di competenza delle suddette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;
    • altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad es. spese condominiali e per riscaldamento;
    • 50% delle spese per servizi e dell’ammontare della quota deducibile nell’anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo relative agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle suddette spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.

H11

RE11

In relazione ai lavoratori dipendenti e assimilati:

  • ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (inclusi i contributi versati alla gestione separata Inps) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
  • quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare di acconti e anticipazioni;
  • premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono le suddette quote maturate nell’anno.
  • spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni: sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 (€ 258,23 per le trasferte all’estero); il limite di deducibilità si riferisce alle spese rimborsate a piè di lista.

Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l’opera svolta in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono gli accantonamenti maturati nell’anno. Sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall’artista/professionista per i suddetti familiari.

H12

RE12

  • ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all’attività artistica o professionale del contribuente.

H13

RE13

  • ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (inclusi quelli per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione; non sono deducibili gli interessi per il versamento trimestrale dell’IVA.

H14

RE14

  • ammontare dei consumi.

H15

RE15, col. 3

  • 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (diverse da quelle da indicare nei righi H16 e H17), il cui importo deducibile non può superare il 2% dell’ammontare dei compensi percepiti, nonché le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

H16

RE16

  • 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza, nonché l’ammontare delle altre spese di rappresentanza sostenute ed idoneamente documentate; l’importo deducibile non può essere superiore all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti.

H17

RE17, col. 4

  • 75% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché a convegni e a congressi;
  • importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non comprese in quelle precedenti; tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di € 10.000; per le associazioni e le società di professionisti il limite è riferito ad ogni socio o associato;
  • importo deducibile delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati; tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di € 5.000; per le associazioni e le società di professionisti il limite è riferito ad ogni socio o associato;

H18

RE18

  • minusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007-2009, ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate ai sensi delle lett. a) e b), comma 1- bis, art. 54, TUIR.

H19, col. 1

RE19, col. 4

Altre spese documentate ammesse in deduzione:

  • 80% delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
  • 20% delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), e di altre spese, utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70% di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
  • 50% delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
  • oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
  • importo (da indicare anche in col. 2 del mod. ISA e in col. 1 del mod. Redditi) pari al 10% dell’IRAP, versata nel periodo d’imposta a titolo di saldo e di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo (art. 6 del D.L. 185/2008);
  • ammontare (da indicare anche in col. 3 del mod. ISA e in col. 2 del mod. Redditi) dell’IRAP versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del D.Lgs. n. 446/1997, versata nel periodo d’imposta, a titolo di saldo e di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo;
  • importo (da indicare anche in col. 4 del mod. ISA e in col. 3 del mod. Redditi) deducibile dell’IMU, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta, nonché l’importo dell’IMI e dell’IMIS;
  • altre spese inerenti all’attività professionale o artistica, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali.

H20

RE20

totale spese

H21

=

spese relative ai co.co.co. già indicate nel rigo H11.

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