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Irrilevanti le operazioni effettuate nell’ambito del “gruppo Iva”

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Le operazioni effettuate nell’ambito di un “gruppo Iva” sono irrilevanti ai fini del tributo: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 1° luglio 2019, n. 222.

La fattispecie esaminata nell’occasione dal Fisco si riferisce all’istituto disciplinato dagli articoli 70-bis e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, introdotti dall’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017): tali norme prevedono la possibilità per i soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività d’impresa, arte o professione e per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di essere considerati un unico soggetto passivo (“gruppo Iva”).

A tal fine, si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi qualora – ai sensi dell’art. 2359, comma 1 , n. 1), del codice civile – e almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente:

  1. tra tali soggetti esista, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
  2. detti soggetti siano controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente in Italia o in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

La partecipazione al gruppo Iva comporta i seguenti effetti:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini Iva;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo Iva;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva;
  • gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo Iva.

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