Irregolarità formali: casi in cui è sufficiente versare i 200 euro senza regolarizzare le violazioni
La Legge di Bilancio 2023, con l’art. 1, comma 166 ss., ha introdotto la sanatoria per le irregolarità formali, che ostacolano l’attività di accertamento dell’Amministrazione ma non incidono sull’imponibile o sull’imposta.
Il versamento dell’obolo da 200 euro con F24 (codice tributo “TF44”) per singolo periodo d’imposta mette al sicuro il contribuente dall’irrogazione di sanzioni più gravi e cumulate.
L’Agenzia con il provvedimento n. 27629 del 30 gennaio 2023 ha precisato che, ai fini della regolarizzazione, oltre al versamento degli importi dovuti, è necessario rimuovere le irregolarità od omissioni. In merito l’Agenzia rammenta che tale adempimento va effettuato entro il 31 marzo 2024 (termine di versamento della seconda rata); o in presenza di giustificato motivo, entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito da parte dell’Ufficio (es. lettera di compliance). Lo stesso provvedimento prevede espressamente che per determinate fattispecie non sia richiesta la rimozione della violazione commessa, in quanto la norma sanzionatoria dispone la sola applicazione della sanzione.
La rimozione delle irregolarità o delle omissioni non è necessaria in caso di:
- violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta per i due periodi d’imposta di riferimento;
- addebito all’acquirente o al committente di un’IVA in misura superiore a quella effettiva, purché l’imposta stessa sia stata assolta; in tal caso l’acquirente che ha detratto l’imposta è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell’art. 6, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. n. 471/1997 e conserva il diritto alla detrazione. Pertanto, la violazione può essere rimossa con il versamento di € 200 senza necessità di rimuovere l’errore;
- violazioni in materia di inversione contabile (c.d. “reverse charge”) , sanzionate dal citato art. 6, commi 9-bis.1 e 9-bis.2, D.Lgs. n. 471/1997, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione/frode e l’imposta sia stata effettivamente assolta;
- omessa presentazione delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis, D.L. n. 78/2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.
La rimozione delle irregolarità o delle omissioni è sempre richiesta in caso di:
- omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli artt. 35, 35-ter e 74-quinquies, D.P.R. n. 633/1972;
- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli Intrastat;
- omessa comunicazione della proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca. In tal caso, per fruire dell’imposta sostitutiva sui canoni di locazione, il contribuente è tenuto a sanare l’omissione;
- omessa iscrizione al VIES.