Trattamento tributario importi corrisposti a titolo di Cashback
Con la Risposta all’istanza di interpello 12 maggio 2021, n. 338, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di Cashback. Nella fattispecie prospettata era stato evidenziato che – in virtù di diversi accordi stipulati con aziende di e-commerce – una società pubblicava sul proprio portale inserzioni per l’acquisto di beni e/o servizi offerti dalle medesime aziende, a fronte del pagamento di un corrispettivo quantificato in base all’ammontare delle transazioni effettuate attraverso il portale. Gli utenti che si registravano al portale potevano effettuare acquisti sui siti affiliati ottenendo una “percentuale di sconto” (Cashback) su un determinato acquisto.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
- qualora il Cashback rappresenti una forma di incentivo delle vendite attraverso il portale, si tratta della restituzione all’acquirente (persona fisica) di una parte della spesa per gli acquisti effettuati attraverso il portale stesso. In questo caso il Cashback corrisposto non rientra in nessuna delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del Tuir, e quindi non viene assoggettato a tassazione;
- se invece il Cashback rappresenta una somma riconosciuta all’utente dalla società che gestisce il portale per incentivare l’utilizzo del medesimo da parte di altri utenti (ad esempio con la formula “porta un amico”), le somme corrisposte costituiscono un reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir.