IRPEF Allo studio l’esclusione da tassazione dei redditi fondiari non riscossi
Una norma del disegno di legge n. 1074 – in questi giorni all’esame della Commissione Finanze della Camera – prevede che i redditi fondiari di cui all’art. 26 del Tuir non concorrano alla formazione del reddito se non sono stati effettivamente percepiti, anche prima della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- l’attuale versione del citato art. 26 del D.P.R. n. 917/86 – che detta le regole comuni a tutte le tipologie di redditi fondiari – al primo comma sancisce il principio in base al quale tali redditi costituiscono fattispecie imponibile indipendentemente dall’effettiva percezione;
- lo stesso primo comma dispone inoltre che il periodo di imposta per il quale tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soggetti percettori è quello in cui si verifica il possesso (a titolo di proprietà o in base ad altro diritto reale sul bene immobile). Non si tiene conto quindi, nel caso dei redditi fondiari, né del principio di competenza temporale, né del principio di cassa;
- in deroga a tale criterio generale, come previsto dallo stesso art. 26, è disciplinato il caso in cui un soggetto sia impossibilitato a percepire alcun reddito a causa della situazione di morosità del debitore. In tale ipotesi, infatti, è previsto che il proprietario di un bene immobile ad uso abitativo possa escludere dal proprio reddito complessivo il canone non percepito qualora egli ottenga un provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto.
È disposto altresì che il proprietario possa ottenere un credito di imposta relativamente alle imposte versate su canoni venuti a scadenza e non percepiti.
Per la determinazione di tale credito, è necessario riliquidare le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali sono state versate imposte maggiore a quanto dovuto, sottraendo dal reddito complessivo l’importo dei canoni non percepiti ed imputando allo stesso la rendita catastale del fabbricato.