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Irpef, accertamento da redditometro con prova “attenuata”

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Nell’ambito degli accertamenti Irpef, l’utilizzo da parte dell’Amministrazione fiscale del redditometro (e quindi di un criterio di determinazione sintetica del reddito, ai sensi dei DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992) dispensa il Fisco da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 giugno 2019, n. 31107, depositata lo scorso 28 novembre. Di conseguenza:

  1. è legittimo l’accertamento fondato su tali fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati;
  2. rimane a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste oppure esiste in misura inferiore (così, Cass. nn. 9539/2013, 16912/2016 e 27811/2018).

Per i giudici di legittimità, detto onere dev’essere adempiuto “non con mere deduzioni difensive, ma con elementi concreti che dimostrino la disponibilità (anche in ambito familiare) di risorse, la cui utilizzazione possa essere posta in concreta relazione con gli incrementi patrimoniali o gli altri indici reddituali previsti dai decreti ministeriali” richiamati (in tal senso si rinvia anche a Cass. nn. 1510/2017 e 18097/2018).

Nella pronuncia in commento è stato tra l’altro ricordato che la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui consente l’accertamento con metodo sintetico mediante il redditometro, con riferimento sia all’art. 23 della Costituzione (poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria) sia agli articoli 24 e 53 della Costituzione (in quanto il contribuente può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato è insussistente oppure costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta).

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