Irap non versata per errata applicazione dell’esonero
Scadrà lunedì 31 gennaio il termine di versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata nel 2020 in caso di superamento del tetto degli aiuti di Stato fissato dal Quadro temporaneo dell’Unione europea a sostegno dell’economia durante la pandemia.
Il nuovo termine era stato fissato dall’art. 1-bis del “decreto fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215).
Si tratta dell’Irap non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
Precedentemente tale termine era stato prorogato:
- al 30 settembre 2021, dall’art. 42-bis, comma 5, del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126);
- al 30 novembre 2021, dall’art. 5 del D.L. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con modifiche dalla Legge 23 novembre 2021, n. 178.