Irap, escluso dal calcolo saldo per il 2020 l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto
Ai sensi dell’art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni non sono tenuti al versamento:
- del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 (per tale periodo d’imposta resta fermo il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate previste per legge);
- della prima rata, pari al 40% (o al 50% per particolari categorie), dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020.
L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Quindi l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico o – se inferiore – con il metodo previsionale.
Ora, con la Circolare 19 ottobre 2020, n. 27/E , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente la portata di tali disposizioni, affrontando, con esempi pratici di calcolo, alcuni aspetti della normativa attorno ai quali si registravano dubbi.