Ipocatastali in misura fissa sui trasferimenti degli immobili vincolati
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Con l’ordinanza 23 gennaio 2020, n. 8723 , depositata lo scorso 11 maggio, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha riepilogato la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità in merito al trattamento tributario dei trasferimenti di immobili di interesse artistico, storico ed architettonico. Sull’argomento, in particolare, è stato affermato quanto segue:
- i trasferimenti di immobili di interesse artistico, storico ed architettonico sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa. Nell’originaria previsione dell’art. 1, nota 1, della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, infatti, la misura fissa veniva individuata per le tipologie di atti previste dal quarto e quinto periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con un rinvio di tipo fisso o statico, non influenzato, quindi, dalle vicende modificative della norma richiamata. Di conseguenza, non rileva lo spostamento della previsione di detti beni dal terzo al quarto periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, ad opera dell’art. 7 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (sentenze 13 febbraio 2009, n. 3573, e 3 febbraio 2014, n. 2277; ordinanza 8 gennaio 2013, n. 275);
- la diversa collocazione della previsione agevolativa dell’imposta di registro a favore degli immobili “vincolati”, slittata dal terzo al quarto periodo dell’art. 1, primo comma, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ad opera dell’art. 7 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000), non può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria e catastale a vantaggio degli immobili di interesse storico artistico (sentenza 3 febbraio 2014, n. 2277, e ordinanza 11 aprile 2017, n. 9324).
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