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Iperammortamento, per le scaffalature autoportanti rileva la componente immobiliare

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Le scaffalature autoportanti, asservite a impianti automatici di movimentazione, hanno una duplice natura, impiantistica e immobiliare. Nei magazzini automatizzati autoportanti, infatti, le scaffalature non hanno – come nei magazzini automatizzati “tradizionali” – soltanto una funzione “impiantistica” di asservimento agli impianti automatici di movimentazione, ma assumono anche una funzione “immobiliare” di sostegno della copertura e delle pareti del magazzino. In altri termini, le scaffalature autoportanti svolgono un ruolo di “struttura portante” in quanto a esse sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura dell’edificio; ciò implica che, in mancanza di tali scaffalature, verrebbe a mancare anche il fabbricato di cui esse costituiscono parte integrante e indispensabile.

A tale caratteristica “ibrida” conseguono differenze anche sotto il profilo dell’ammortamento. In particolare, con la Risposta all’istanza di interpello 10 ottobre 2019, n. 408 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che:

  1. ai fini della determinazione della vita utile (e quindi del coefficiente fiscale di ammortamento) delle scaffalature in esame, le funzioni “immobiliari” svolte da tali beni assumono un ruolo preponderante rispetto alle funzioni “impiantistiche”;
  2. la maggiorazione relativa all’iperammortamento concernente il costo delle scaffalature autoportanti dev’essere ripartita in base alla durata fiscale dell’ammortamento dell’immobile;
  3. tale conclusione è coerente con l’art. 3-quater, comma 4, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modifiche dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ai sensi del quale il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione”. Si tratta di una deroga applicabile “ai soli fini” della disciplina dell’iperammortamento;
  4. questa regola speciale, comunque, si applica soltanto con riferimento all’iperammortamento e non può essere estesa ad altri ambiti, quali, a esempio, l’Imu o il reddito d’impresa.

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