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Iperammortamento e interconnessione tardiva di beni in leasing

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La “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’iperammortamento, ma determina lo slittamento in avanti del momento di fruizione del beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Questo, in sintesi, quanto chiarito con la risposta ad interpello n. 34/E dell’8 febbraio 2024 .

Una società chiede chiarimenti relativamente all’arco temporale su cui debba procedere a ripartire l’agevolazione ­Iper ammortamento ­che intende fruire su tre beni (impianti e macchinari) acquistati, in base a quanto dichiarato, mediante sottoscrizione di un contratto di leasing finanziario nel 2018, entrati in funzione nel 2019 (a seguito di collaudo effettuato nello stesso periodo di imposta) ed interconnessi nel 2022. In particolare, l’interpellante chiede di conoscere le modalità e i tempi con cui può essere recuperata la differenza tra l’agevolazione in misura ”piena” (c.d. iperammortamento) e quella ordinaria (c.d. superammortamento).

L’Agenzia ricorda, innanzitutto, che la fruizione dell’iperammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iperammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iperammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.

Pertanto, la ”ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione.

In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere ”qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (risposta a istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021, resa sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Coerentemente, conclude il documento di prassi, le quote di iperammortamento in funzione del predetto slittamento, sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno replicare l’originario piano di deduzione fiscale dei canoni, definito al momento di realizzo dell’investimento, ai sensi dall’articolo 102, comma 7, del TUIR (tenuto conto dei chiarimenti forniti con la circolare n. 17/E/2013).

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