Iperammortamento: come individuare il momento di effettuazione dell’investimento
Ai fini dell’iperammortamento, l’individuazione del momento in cui è stato effettuato l’investimento prescinde dal nomen iuris utilizzato dalle parti contraenti: lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 27 settembre 2022, n. 473 .
In particolare, il problema si pone soprattutto nel caso in cui dalla lettura dei contratti stipulati emerga che gli impegni assunti dal fornitore non si esauriscono nella consegna della linea produttiva, essendo previsti una serie di ulteriori adempimenti riguardanti tra l’altro l’installazione, il collaudo e l’avvio del macchinario, e come “atto conclusivo” della procedura di acquisto sia prevista la sottoscrizione di un verbale di accettazione definitiva.
Nelle ipotesi descritte – ha affermato l’Agenzia delle Entrate – questi ulteriori adempimenti costituiscono soltanto delle prestazioni “accessorie” alla prestazione principale, che è quella della fornitura dei macchinari, e pertanto tali ulteriori attività non assumono un rilievo essenziale ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali.
Ne deriva che nei casi prospettati non è possibile configurare un’ipotesi di “corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori”, di cui alla circolare n. 4/E/2017: si ritiene infatti che, ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento, determinante per “incardinare” il bene nella corretta disciplina agevolativa, è decisiva la “consegna” del bene mobile ai sensi dell’art. 109, comma 2, del TUIR.
Ciò ferma restando la necessità, ai fini dell’individuazione della disciplina agevolativa applicabile, di tenere conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene (in questo senso si richiamano le Risposte alle istanze di interpello 3 febbraio 2022, n. 62 e 28 giugno 2022, n. 355).
Risposta all’interpello n. 473 del 27 settembre 2022