Invio dati al Sistema TS entro il 31 gennaio: sanzioni e ravvedimento
Entro il 31 gennaio gli operatori sanitari tenuti all’adempimento devono inviare al sistema T.S. i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti privati nel secondo semestre 2024 (data pagamento dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024). L’invio è finalizzato alla predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si veda il Decreto 8 febbraio 2024 che ha adeguato le scadenze alle regole di invio semestrale introdotto dall’art. 12 Decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024).
Le eventuali modifiche ai dati inviati devono essere comunicate entro il 7 febbraio 2025.
In caso di invio omesso o tardivo è prevista la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento, fino a un massimo di 50mila euro (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014) a prescindere dal mezzo di trasmissione (file unico o più file), o il numero di contribuenti cui i documenti si riferiscono.
Inoltre, se l’adempimento è portato a termine entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro.
Nell’ipotesi di errata comunicazione, invece, nessuna sanzione se la trasmissione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.
Come da risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/2022, non può essere applicato il cumulo giuridico.
Dunque, le sanzioni vengono applicate in relazione a ciascuna singola irregolarità commessa.
È ammesso invece il ravvedimento operoso.
A tal proposito posto che si trattano di violazioni post 1° settembre 2024, troveranno applicazione le novità di cui al D.Lgs. n. 87/2024.
Chi ricorre al ravvedimento entro 60 gg prenderà come base di calcolo a cui applicare il ravvedimento, la sanzione base di 100 euro ridotta a 1/3 (33,33 euro). A tale sanzione si applicherà la riduzione a 1/9.
“Utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato art. 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.
Si veda la già citata risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/2022.
Per i medici veterinari, la scadenza annuale degli invii delle spese 2024 è fissata al 17 marzo 2025. Il termine ordinario del 16 marzo cade di Domenica.