Skip to main content

Invio dati al Sistema TS entro il 31 gennaio: sanzioni e ravvedimento

|

Entro il 31 gennaio gli operatori sanitari tenuti all’adempimento devono inviare al sistema T.S. i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti privati nel secondo semestre 2024 (data pagamento dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024). L’invio è finalizzato alla predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Si veda il Decreto 8 febbraio 2024 che ha adeguato le scadenze alle regole di invio semestrale introdotto dall’art. 12 Decreto “Adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024).

Le eventuali modifiche ai dati inviati devono essere comunicate entro il 7 febbraio 2025.

In caso di invio omesso o tardivo è prevista la sanzione di 100 euro per ogni singolo documento, fino a un massimo di 50mila euro (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014) a prescindere dal mezzo di trasmissione (file unico o più file), o il numero di contribuenti cui i documenti si riferiscono.

Inoltre, se l’adempimento è portato a termine entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro.

Nell’ipotesi di errata comunicazione, invece, nessuna sanzione se la trasmissione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

Come da risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/2022, non può essere applicato il cumulo giuridico.

Dunque, le sanzioni vengono applicate in relazione a ciascuna singola irregolarità commessa.

È ammesso invece il ravvedimento operoso.

A tal proposito posto che si trattano di violazioni post 1° settembre 2024, troveranno applicazione le novità di cui al D.Lgs. n. 87/2024.

Chi ricorre al ravvedimento entro 60 gg prenderà come base di calcolo a cui applicare il ravvedimento, la sanzione base di 100 euro ridotta a 1/3 (33,33 euro). A tale sanzione si applicherà la riduzione a 1/9.

“Utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato art. 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

Si veda la già citata risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/2022.

Per i medici veterinari, la scadenza annuale degli invii delle spese 2024 è fissata al 17 marzo 2025. Il termine ordinario del 16 marzo cade di Domenica.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta