Invio all’Agenzia Entrate delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto, utili alla precompilata
Per alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata:
- gli enti pubblici
- o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico
possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione:
- dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti
- e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
Essi e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Nelle comunicazioni vanno indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Le comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d’imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2025.
Per i periodi d’imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis , del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Modalità di trasmissione telematica – Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.