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Invio all’Agenzia Entrate delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto, utili alla precompilata

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Per alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata:

  • gli enti pubblici 
  • o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico

possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il termine  previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute  nell’anno  precedente da persone fisiche, con l’indicazione:

  • dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti
  • e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Essi e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per  l’acquisto degli abbonamenti  ai servizi di trasporto pubblico locale,  regionale e interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi  delle spese, disposti nell’anno  precedente, con l’indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Non  devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei  sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.

Nelle  comunicazioni vanno   indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di  pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Le comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi  d’imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2025.

Per i periodi d’imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis , del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita  fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Modalità di trasmissione telematica – Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

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