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Investimenti in area di crisi. Decreto aggiornato al “nuovo” GBER

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il D.M. 10 novembre 2023 con il quale sono apportate modifiche al precedente D.M. 24 marzo 2022 in materia di agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale di cui alla Legge n. 181/89 .

Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

In sostanza, il nuovo provvedimento adegua la disciplina attuativa di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2022 alle nuove disposizioni del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER), da ultimo modificato dal Regolamento del 23 giugno 2023.

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non residenti sul territorio italiano la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

Nel solo caso in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER, è necessario inoltre non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

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