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Interventi realizzati su edifici non in condominio di un unico proprietario: Superbonus 110% – Edilizia

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Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 66, lettera n), della legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”: è stato in tal senso modificato l’art. 119, comma 9, lettera a), del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Di conseguenza, tale agevolazione si applica anche nel caso in cui gli interventi vengano realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o comproprietari: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 14 aprile 2021, n. 247.

Nella fattispecie oggetto dell’istanza, vi era un edificio composto da un’unità abitativa e da un magazzino, in comproprietà tra i coniugi, e da un’altra unità abitativa di proprietà esclusiva della moglie.

Si ricorda inoltre che:

  1. con la Risposta 27 gennaio 2021, n. 58, fu precisato che è possibile usufruire del Superbonus anche nel caso in cui l’edificio sia composto da due unità immobiliari di cui il contribuente è titolare, rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà;
  2. con lo Studio n. 27-2021, il Consiglio nazionale del Notariato aveva fornito chiarimenti, tra l’altro, in merito alla situazione che si verifica nel caso in cui, per un caseggiato costituito da cinque unità immobiliari abitative appartenente a un unico proprietario (che pertanto non avrebbe diritto di accedere al Superbonus), sia possibile, anteriormente all’inizio dei lavori, procedere a un accorpamento tra due delle cinque unità abitative riducendo pertanto il numero di unità complessive del fabbricato a quattro.

Risposta_247_14.04.2021

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