Interventi antisismici su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari
Nel caso in cui l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia “trainato” da uno degli interventi di efficienza energetica “trainanti” di cui all’art. 119, comma 1, del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), è necessario sia che esso venga realizzato “congiuntamente” a tali interventi, sia che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oppure, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Tale miglioramento dev’essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 25 maggio 2022, n. 298.
Con il medesimo documento è stato inoltre chiarito che per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, con una percentuale di detraibilità del 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 e decrescente a partire dal 2024.