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Interventi 2022 ancora da fatturare: possibile optare per lo sconto in fattura?

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Il D.L. n. 11/2023 ha chiuso completamente allo sconto in fattura e alla cessione del credito derivanti da interventi edili agevolati, facendo salvi determinati interventi qualora siano rispettate le condizioni poste dalla norma. Sul punto, pervengono in redazione numerosi quesiti da parte di alcuni fornitori (imprenditori edili, idraulici e serramentisti) che si trovano a dover ancora fatturare nel 2023 lavori già iniziati e/o eseguiti nel 2022 per i quali in sede di accettazione del preventivo, era già stata garantita la possibilità di pagare le spese mediante sconto in fattura. Cosa fare allora?

Innanzitutto, ricordiamo, che per effetto dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023  si dispone che, a partire dal 17 febbraio 2023, con riferimento agli interventi edili agevolati di cui all’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio , non è più consentita l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

  • alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi che possono beneficiare del c.d. “Superbonus” e di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 a condizione che:
    • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la CILA prima del 17 febbraio 2023;
    • per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA prima del 17 febbraio 2023;
    • per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo prima del 17 febbraio 2023.
  • alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi diversi da quelli che possono beneficiare del così detto “Superbonus” e di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 a condizione che:
    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, prima del 17 febbraio 2023;
    • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione del titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori prima del 17 febbraio 2023;
    • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero risulti stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile prima del 17 febbraio 2023, nel caso di acquisto di unità immobiliari con riferimento alle quali il cessionario può beneficiare del credito d’imposta di cui all’art. 16-bis, comma 3, Tuir e dell’art. 16, comma 1-septies D.L. n. 63/2013.

Se i lavori sono stati iniziati ed eseguiti, anche solo in parte, nel corso del 2022 si ricade certamente nell’ambito delle predette cause di esclusione. Di conseguenza, il contribuente:

  • potrà fatturare nel 2023 i predetti interventi applicando lo sconto in fattura;
  • dovrà evidentemente dimostrare che si tratta di interventi ante 17 febbraio 2023 mediante titolo abilitativo tempestivo antecedente a tale data, ovvero mediante autocertificazione.

Diversamente, la possibilità di operare lo sconto in fattura decade, nonostante la pattuizione contrattuale tra le parti che potrà solo essere valorizzata in sede civilistica per il risarcimento del danno eventualmente cagionato.

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