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Intermediari finanziari, due nuovi codici tributo per l’addizionale Ires

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Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 16 maggio 2019, n. 49/E, il codice tributo “2025” è stato ridenominato come segue: “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Saldo – art. 1, comma 65 , legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Il medesimo codice fu istituito con la Risoluzione 23 aprile 2014, n. 42/E, per il versamento dell’addizionale Ires di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, applicata per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Inoltre, al fine di distinguere i versamenti della suddetta addizionale Ires di cui all’art. 1, comma 65, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come da ultimo modificato dall’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, dai versamenti dell’imposta corrisposta con l’aliquota ordinaria, sono stati istituiti i seguenti codici tributo del modello F24 per i pagamenti a titolo di acconto:

  • “2041”, denominato “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto prima rata – art. 1, comma 65 , legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
  • “2042” denominato “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, comma 65 , legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

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