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Intermediari finanziari, ammessa la separazione dell’Iva per la gestione di contratti di leasing

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Ai sensi dell’art. 36, comma 3 , primo periodo, del D.P.R. 633/72, i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa o più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’Iva relativamente ad alcune delle attività esercitate. Ne deriva che l’opzione per la gestione separata ai fini Iva è ammessa nel caso in cui siano esercitate “più attività nell’ambito della stessa impresa”.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 6 settembre 2021, n. 580 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che può esercitare l’opzione in esame la società iscritta, in qualità di intermediario finanziario, all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che opera nel settore del recupero crediti NPL (Non Performing Loan) e che, nell’ambito della propria operatività, intende acquisire, a fronte del pagamento del relativo corrispettivo, uno o più portafogli di crediti derivanti da contratti di leasing, risolti e non risolti.

Nella fattispecie oggetto dell’istanza di chiarimenti, il contratto ha ad oggetto non solo la titolarità dei crediti (per canoni di leasing maturati e non pagati), ma anche i relativi contratti di leasing nonché i beni (immobiliari e non) sottostanti; a tal fine, la società ha chiesto l’attribuzione del codice ATECO 64.91.00, ai fini dell’apertura dell’attività di leasing.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. sono suscettibili di essere separate, ai fini Iva, soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro “di regola individuate da diversi codici della tabella ATECO di classificazione delle attività economiche” (Circolare 28 giugno 2013, n. 22/E, par. 9);
  2. ai fini della nozione di “più attività nell’ambito della stessa impresa”, il riferimento alla classificazione ATECO, pur costituendo un criterio utile ed adottabile in via principale, “non può tuttavia considerarsi necessariamente esaustivo per il riscontro del carattere della diversità delle attività separabili ai sensi dello stesso articolo 36, terzo comma” (Circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E).

Risposta_580_06.09.2021

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