Interessi di mora: 4% fino al 31 dicembre 2023
Il Ministero delle Finanze ha pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 17 luglio 2023 n. 165, con comunicato, il saggio di interesse per il periodo che va dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023:
“Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2023 il tasso di riferimento è pari al 4 per cento.”
Il saggio applicabile è stato fissato al 4% e sarà applicabile a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, cioè ai c.d. interessi moratori. A tale tasso, va aggiunta la maggiorazione dovuta alla competenza fissa per le transazioni commerciali dell’8%, pertanto complessivamente deve essere applicata una maggiorazione del 12% dovuta a tali interessi.
Gli interessi moratori devono essere pagati al creditore in caso di ritardo nel pagamento di un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.). Tali interessi devono essere corrisposti anche se non sono espressamente pattuiti dalle parti.
Gli interessi moratori ricoprono una funzione sostanzialmente risarcitoria rispetto ali interessi del creditore e rappresentano una sorta di “ristoro per il ritardo” (c.d. mora) Tra gli interessi moratori un particolare tipo di interessi è rappresentato dagli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 che rappresentano un risarcimento forfettario per il ritardato pagamento nell’ambito delle transazioni commerciali. È proprio in riferimento a quest’ultima categoria di interessi che periodicamente il Ministero pubblica il saggio applicabile in caso di ritardo nei pagamenti.
Le norme previste dal D.Lgs. n. 231/2002 si applicano ai contratti conclusi:
- tra imprese (compresi i liberi professionisti);
- tra imprese e pubbliche amministrazioni.
L’oggetto delle transazioni devono riguardare, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002).
Non saranno invece applicabili le norme del D.Lgs. n. 231/2002 ai:
- debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
- pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.