Interessi dello 0,165% per il pagamento differito dei diritti doganali: le Dogane spiegano l’ambito applicativo
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Con il D.M. 20 settembre 2022 , il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva fissato – per il periodo dal 13 luglio 2022 al 12 gennaio 2023 – nella misura dello 0,165 per cento annuo il saggio di interesse da applicare ai pagamenti differiti dei diritti doganali, effettuati oltre i 30 giorni.
Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato che il tasso di interesse di cui all’art. 79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell’art. 86 del medesimo testo unico – maggiorato di 4 punti – ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità
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