Integra la frode assicurativa anche il falso ideologico
Ai sensi dell’art. 642 del codice penale, chiunque, al fine di conseguire per sè o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Al riguardo, con la sentenza 4 febbraio 2021, n. 9553, depositata lo scorso 10 marzo, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dalla norma citata, può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica poiché la norma, a differenza di quelle in tema di reati di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità.
Per i giudici di legittimità, è pacifico che la falsificazione o alterazione dei documenti richiesti per la stipulazione del contratto di assicurazione rientri nell’ambito operativo della frode assicurativa e non della truffa, posto che il primo comma dell’art. 642 c.p. specifica che il raggiro o artifizio consiste nella falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto di assicurazione; di conseguenza, non si comprende per quale ragione dovrebbero essere sanzionati soltanto i falsi materiali e non anche quelli ideologici, “che spesso sono ancora più insidiosi”.