Insider trading, confisca limitata al solo profitto dell’illecito
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 112 depositata il 10 maggio 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dell’intero “prodotto” di operazioni finanziarie illecite e dei “beni utilizzati” per commetterle, prevista dall’art. 187-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), anziché del solo “profitto” ricavato da tali operazioni.
Nel motivare la decisione la suprema Corte ha rilevato che tali particolari forme di confisca – combinate con le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della finanza – conducono a risultati punitivi eccessivi, in contrasto con il principio della necessaria proporzionalità della sanzione.
In merito la sentenza ha chiarito che:
- il “prodotto” degli illeciti previsti dal Tuf è costituito dall’intero valore degli strumenti finanziari acquistati o del ricavato della vendita dei medesimi;
- il “profitto” è costituito dall’utilità economica realizzata mediante l’operazione;
- i “beni utilizzati” per commettere gli illeciti in esame sono le somme investite nell’acquisto o gli strumenti alienati.
La Corte ha quindi dedotto che, mentre la confisca del “profitto” ha natura meramente “ripristinatoria”, la confisca del “prodotto” e dei “beni utilizzati” per commettere l’illecito hanno invece natura propriamente “punitiva” che – combinate con le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della finanza – conducono a risultati punitivi eccessivi, in contrasto con il principio della necessaria proporzionalità della sanzione.
Restano ferme, invece, le altre sanzioni pecuniarie e la confisca del “profitto” tratto dalla commissione dell’illecito.