Innovation manager, entro domani le istanze di accesso ai voucher
Scade alle ore 12.00 di domani, 6 dicembre 2019, il termine entro il quale è possibile predisporre le istanze di accesso ai voucher per consulenza in innovazione; di conseguenza, il termine iniziale di invio delle domande è posticipato alle ore 10.00 del 12 dicembre 2019 (le nuove scadenze sono state fissate dal Ministero dello Sviluppo economico attraverso un decreto direttoriale del 26 novembre 2019).
Si ricorda inoltre che con il D.M. 7 maggio 2019 era stata dettata la disciplina relativa a tale misura, che consiste nel riconoscimento di voucher alle Pmi per l’acquisto di consulenze nell’ambito di Industria 4.0 (art. 1, commi 228, 230 e 231, della legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145). In particolare, i contributi a fondo perduto sono riconosciuti per l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche finalizzate a sostenere:
- i processi di trasformazione tecnologica e digitale nell’ambito del piano “Impresa 4.0”;
- i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali).
Sono ammesse le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- sono micro, piccole o medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;
- non rientrano tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del Regolamento Ue 18 dicembre 2013, n. 1407/2013;
- hanno la sede legale e/o un’unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.