Industria 4.0, Patuanelli: “Stiamo lavorando per ampliarne sia i massimali che le aliquote”
In merito al piano Industria 4.0, “stiamo lavorando per ampliarne sia i massimali che le aliquote e per renderlo di durata certa, per dare garanzia all’impresa di poter investire con serenità”: lo ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso di una audizione che si è tenuta nell’Aula del Senato. Le novità per il piano Transizione 4.0 sono contenute nel disegno di legge di bilancio, approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.
Sono estese fino al 31 dicembre 2022 sia la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi – prevedendo il potenziamento delle aliquote agevolative, l’incremento dell’ammontare delle spese ammissibili e l’ampliamento dell’ambito oggettivo, e anticipando, nel contempo, la decorrenza della innovata disciplina al 16 novembre 2020 – sia la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, e quella relativa al credito d’imposta per spese di formazione 4.0.
Nel testo si prevede un incremento del credito di imposta fino al 50% delle spese sostenute per i beni 4.0., per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Gli investimenti che non rientrano nel pacchetto Industria 4.0 potranno usufruire di un contributo del 10%.
Aumentato anche il credito d’imposta R&S al 20% e il credito d’imposta innovazione e design al 10%. Dal 16 novembre 2020 si applicheranno anche le novità per il credito di imposta formazione 4.0, che prevede l’ampliamento dei costi ammissibili.
Si ricorda che, con il D.M. 26 maggio 2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito – in attuazione dell’art. 1, commi 198–207, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) – le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.
Il decreto ha inoltre:
- individuato, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e gli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10% dell’aliquota del credito d’imposta;
- indicato la documentazione delle spese ammissibili necessaria al fine di poter usufruire del credito d’imposta.
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite rispettivamente alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della Comunicazione della Commissione 27 giugno 2014, n. 2014/C 198/01.
In materia rilevano altresì le indicazioni del Manuale di Frascati 2015. Qualora si rientri nell’ambito applicativo della misura, rilevano i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti.