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Indici di crisi aziendale e strumenti di allerta

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Il nuovo codice della crisi d’impresa impone all’imprenditore un approccio preventivo alla gestione di tale criticità, rendendo imprescindibili strumenti di programmazione e controllo di gestione e un sistema documentale descrittivo dell’organizzazione. In tale contesto, anche in vista dei prossimi bilanci, appare utile ripercorrere i principali allert connessi alla gestione delle posizioni debitorie.

Ai sensi dell’art. 2086 c.c. ogni imprenditore (collettivo o individuale, indipendentemente dalla dimensione) è tenuto ad organizzarsi in modo da essere in grado di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale.

In termini pratici una simile eventualità potrebbe essere scongiurata attraverso l’utilizzo di un indice di sostenibilità dei debiti, come, ad esempio, il Debt Service Coverage Ratio (DSCR): un indice finanziario prospettico, rilevante anche per le banche, in fase di verifica della sostenibilità del debito.

Concretamente, le imprese dovrebbero quindi dotarsi di strumenti di controllo in grado di monitorare la dinamica dei flussi economico-finanziari, quali:

  • i budget di cassa (per il breve periodo) e
  • i business plan (per orizzonti medio-lunghi).

Tali strumenti potrebbero, inoltre, arricchirsi con opportune tecniche di risk management per la misurazione e mitigazione dei rischi, ad esempio, con l’impiego di contratti finanziari derivati di copertura o tecniche di hedging interno.

In tale contesto appare fondamentale il monitoraggio dei debiti dell’impresa tra cui in particolare:

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019, nei confronti di Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL oppure Agente della Riscossione.

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