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Indetraibile l’assicurazione dell’immobile, in quanto non è un “onere accessorio” al mutuo

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Ai fini della dichiarazione dei redditi 2018, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti nel 2017 in dipendenza di mutui sono detraibili nella misura del 19 per cento, con limiti differenti a seconda della finalità del finanziamento (art. 15, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. la detrazione spetta per le seguenti tipologie di operazioni:
    1. mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
    2. mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale;
    3. mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale;
    4. mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
    5. prestiti e mutui agrari di ogni specie;
  2. ai fini della detrazione non rileva la scadenza della rata, applicandosi il criterio di cassa;
  3. tra gli oneri accessori sono compresi anche:
    1. le maggiori somme versate a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in altra valuta;
    2. la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
    3. gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
    4. la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato nei mutui in contanti, le spese di istruttoria e le spese di perizia tecnica;
    5. le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);
  4. non sono detraibili:
    1. le spese di assicurazione dell’immobile (Circolare Agenzia Entrate 20 aprile 2005, n. 15/E, risposta 4.4);
    2. le spese inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
    3. le imposte di registro, l’Iva e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
    4. non sono inoltre detraibili gli interessi pagati:
      • per effetto di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;
      • a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.

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