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Indennità di volo, riduzione dell’Irpef solo al personale in servizio

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Ai sensi dell’art. 51, comma 6, del Tuir, le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale agevolazione fiscale si applica esclusivamente all’indennità di volo erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività lavorativa (Corte di Cassazione, ordinanze 28 giugno 2013, n. 16319, 21 dicembre 2015, n. 25642 e 21 marzo 2018, n. 7006).

Tale principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 30 novembre 2018, n. 48, depositata lo scorso 3 gennaio.

Nell’occasione, in particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che il beneficio fiscale in commento si giustifica soltanto per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e “non può essere estesa, oltre la previsione della norma, anche all’aumento della pensione e dell’indennità una tantum previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo”.

Si ricorda che per effetto dell’art. 7 quinquies del D. L. 22 ottobre 2016 n. 193 , convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, il richiamato sesto comma dell’art. 51 del Tuir si interpreta nel senso che:

  1. i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
    1. la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
    2. lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
    3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta;
  2. ai lavoratori ai quali, a seguito dell’insussistenza delle condizioni di cui sopra, non è applicabile l’agevolazione in esame, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al precedente quinto comma del medesimo articolo 51.

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