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Indennità Covid una tantum e onnicomprensive con erogazione automatica o domanda entro il 30 aprile

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Con il Messaggio 25 marzo 2021, n. 1275 l’Inps ha fornito alcune prime informazioni in merito alle indennità una tantum e onnicomprensive, previste a favore di alcune categorie di lavoratori dal decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l’adeguamento delle procedure informatiche.

In proposito si ricorda che l’art. 10, comma 1 , del D.L. n. 41/2021 ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In particolare:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

L’Inps ha precisato pertanto che:

  • i suddetti lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’art. 10, comma 1 , del decreto “Sostegni”, ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate;
  • per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro, prevista dall’art. 10, commi 2 , 3 , 5 e 6 , a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

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