Indennità Covid-19: istruttorie eventuali riesami
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto “Sostegni) ha previsto all’art. 10 la concessione di un’indennità pari a 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori danneggiati dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare si tratta delle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Ora, con il Messaggio 9 luglio 2021, n. 2564 , l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti dal 9 luglio 2021 (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.