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Incremento bonus energia elettrica e gas naturale: Decreto Aiuti

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L’art. 2, D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e gas naturale ha previsto l’innalzamento delle percentuali del credito d’imposta:

  • dal 20% al 25% per le imprese “non gasivore” (art. 2, comma 1, D.L. n. 50/2022);
  • dal 20% al 25% per le imprese “gasivore” (art. 2, comma 2, D.L. n. 50/2022);
  • dal 12% al 15% per le imprese “non energivore” (art. 2, comma 3, D.L. n. 50/2022).

In sede di conversione è inoltre stato previsto che per fruire dei crediti di imposta a favore delle imprese “non energivore” e delle imprese “non gasivore”, nel caso in cui l’impresa beneficiaria del bonus nei primi due  trimestri del 2022 si avvalga dello stesso venditore di energia elettrica o  gas naturale dal quale si riforniva nel primo trimestre 2019, quest’ultimo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al cliente una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del bonus spettante per il secondo trimestre 2022.
Infine è stata inserita la previsione che gli aiuti in esame sono concessi nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti “de minimis”.

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