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Incentivi statali: approvato dal Senato il Decreto che ne razionalizza l’applicazione

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Il disegno di legge A.S. n. 571-A reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 126-bis del Regolamento del Senato, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF). Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno e tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell’iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nell’ambito del piano, infatti, è prevista come riforma abilitante, tra le altre, anche la “semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno”, pur declinata nel disegno di legge nell’ambito del più ampio obiettivo di riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese.

Nel dettaglio, l’articolato prevede:

  • all’art. 1, l’identificazione dell’oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell’intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. Con le modifiche inserite in sede referente, è stato precisato che la revisione include altresì gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale;
  • all’art. 2, identifica i principi e criteri direttivi generali generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell’impatto, programmazione, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione, semplicità, uniformità, accessibilità ai contenuti e trasparenza delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale, valorizzazione del contributo dell’imprenditoria femminile, strategicità per l’interesse nazionale e di inclusione dei professionisti;
  • all’art. 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese. Al Governo è affidato il compito di razionalizzare l’offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice;
  • all’art. 4 vengono elencati i princìpi e criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell’esercizio della delega per la razionalizzazione dell’offerta di incentivi: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse; concentrazione dell’offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante;
  • all’art. 5 si riportano i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, anche in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell’esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l’integrazione con gli interventi regionali; individueranno inoltre le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni in modo tale che i sistemi incentivanti siano complementari (e non sovrapposti) e coprire il massimo delle possibilità di incentivazione. Nel corso dell’esame in Commissione, è stato introdotto un nuovo comma 2, ai sensi del quale le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario;
  • l’art. 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega prevista dal disegno di legge per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell’ambito di un organico «codice degli incentivi». Si prevede che, in attuazione della delega, siano definiti i contenuti minimi dei bandi, sia aggiornata la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull’efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell’offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si garantisca la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumano persone con disabilità e valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile e – aggiunge una modifica approvata nel corso dell’esame in Commissione – giovanile, nonché il sostegno alla natalità. Con un emendamento approvato nel corso dell’esame in Commissione, è stato previsto come ulteriore principio e criterio direttivo, il coinvolgimento delle associazioni di categoria, per promuovere azioni di informazione sull’offerta di incentivi e di accompagnamento all’accesso agli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese;
  • l’art. 7, inserito nel corso dell’esame in Commissione, abroga l’art. 27, comma 3, della legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118/2022), il quale indica in 10 mesi dall’entrata in vigore della legge, il termine per l’adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nonché eliminare gli adempimenti non necessari. Rimane fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l’adozione dei decreti legislativi successivi; 
  • l’art. 8 contiene norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», demandando al Ministero delle imprese e del made in Italy la possibilità di una loro implementazione (comma 1). Il Registro nazionale degli aiuti di Stato – dalla data di entrata in vigore della legge – assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle P.A. previsto dalla disciplina vigente. L’articolo reca poi talune semplificazioni dell’obbligo in capo alle imprese di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a loro favore (comma 2). Prevede, altresì, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle P.A. competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma Incentivi.gov.it., dovendosi dare indicazione in G.U. di avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati e sulle loro modifiche (comma 3). Inoltre, viene promossa la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni attestanti i requisiti (anche fiscali) per l’accesso agli incentivi e di protocolli operativi per l’accelerazione, in via sperimentale, delle procedure di rilascio del documento unico di regolarità contributiva – DURC e della documentazione antimafia (comma 4);
  • l’art. 9 autorizza una spesa pari a 500 mila euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell’attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, previste dall’art. 8, comma 1. È indicata la corrispondente fonte di copertura;
  • l’art. 10 stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti, anche con riferimento – precisa un emendamento approvato nel corso dell’esame in Commissione – alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .

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