Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi
Ai sensi dell’art. 1, commi 1057 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), spetta un contributo per l’acquisto e l’immatricolazione in Italia di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e. Tale contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
L’art. 5, comma 15-bis , del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) ha previsto che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Ora, in attuazione di tale norma, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento direttoriale il quale prevede che:
- il credito d’imposta in esame può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili con l’F24, senza i limiti previsti nella previgente versione della disposizione e senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- per quanto non espressamente previsto, continua ad applicarsi il D.M. 20 marzo 2019;
- sono confermati le istruzioni impartite con la Risoluzione 23 settembre 2019, n. 82/E e l’utilizzo del codice tributo “6904”.