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Incentivi fiscali per i processi di innovazione sociale

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Con l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, saranno esenti da Irpef i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura (di cui all’art. 56, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006), per progetti di innovazione sociale ai sensi dell’art. 8 del D.M. 2 marzo 2012, n. 84/Ric. Lo prevede il nuovo comma 3-bis art. 60-ter  del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, introdotto da un emendamento al Decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), in questi giorni all’esame della Camera. Il provvedimento dovrà poi passare all’esame del Senato.

Relativamente alla normativa dedicata al no profit, si ricorda che con un emendamento al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) viene prevista la proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 dei termini per l’adeguamento, con maggioranze semplificate, degli atti costitutivi e degli statuti di organizzazioni di volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale, imprese sociali e bande musicali. Entro tale termine le modifiche sono ammesse con le maggioranze delle assemblee ordinarie, almeno per quanto riguarda le disposizioni inderogabili.

Si ricorda inoltre che con la Circolare 27 dicembre 2018, n. 20 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo per gli enti di adeguare i propri statuti alle novità introdotte dal Codice del Terzo Settore, anche alla luce di quanto previsto dal cosiddetto “decreto correttivo” (D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105). Nell’occasione è stato tra l’altro precisato che non è necessario inserire nello statuto l’elenco puntuale delle attività “diverse” esperibili dall’ente: tale individuazione potrà infatti essere effettuate dagli organi sociali muniti della relativa competenza.

Ulteriori chiarimenti sono stati successivamente forniti con la Circolare 31 maggio 2019, n. 13 . Nell’occasione, in particolare, è stato precisato – con riferimento alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri – che:

  1. è previsto un meccanismo di “trasmigrazione”, cioè di comunicazione al Runts (secondo modalità che saranno disciplinate in seguito) dei dati relativi agli enti iscritti nei predetti registri;
  2. successivamente a tale invio dei dati, l’ufficio del Runts territorialmente competente, entro 180 giorni dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel Registro Unico; in tale fase potranno essere chieste ulteriori informazioni o documenti mancanti, anche ai fini del completamento degli elementi che devono essere presenti nel Runts;
  3. in pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato continuano ad essere considerati Aps e Odv;
  4. l’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni determinerà la mancata iscrizione dell’ente nel Runts;
  5. entro il previsto termine di 180 giorni, l’ufficio adotterà il provvedimento di iscrizione al RUNTS oppure un provvedimento di diniego di iscrizione al Registro stesso;
  6. nel caso in cui dal procedimento di controllo dovesse scaturire l’esigenza, ai fini della conformità degli statuti alle prescrizioni codicistiche regolanti una specifica tipologia di enti, di ulteriori modifiche statutarie, l’adozione delle stesse potrà essere effettuata anche dopo la scadenza di cui all’art. 101, comma 2 , del Codice, vale a dire anche successivamente al 3 agosto 2019. In tal caso, peraltro, non potrà essere utilizzato il procedimento “alleggerito” di cui sopra, nemmeno se le modifiche dovessero riguardare le cd. ‘disposizioni inderogabili’;
  7. nella descritta fase di verifica, poi, potrebbe emergere la possibilità per l’ente di iscriversi ad un’altra sezione del Runts, anche in assenza dei requisiti prescritti in capo ad Aps o Odv.

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