In vigore l’imposta su cartine e filtri per sigarette
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Con una circolare del 7 gennaio 2020, n. 5658/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte – con effetto dal 1° gennaio 2020 – dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) in materia d’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo.
Al riguardo si precisa in particolare quanto segue:
- ai sensi dell’art. 62-quinquies del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise) – introdotto dall’art. 1, comma 660, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – il tributo si applica alle cartine, alle cartine arrotolate senza tabacco (tubetti) e ai filtri utilizzati per arrotolare le sigarette, cioè per il consumo del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all’art. 39-bis, comma 1 , lettera c), n. 1), del medesimo D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- l’obbligazione tributaria sorge all’atto della cessione dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio, alle quali ne è riservata la vendita al pubblico;
- non è ammessa la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui sopra;
- il tributo si applica nella misura di euro 0,0036 per unità di prodotto;
- la norma impone la tenuta di un registro di carico, scarico e rimanenze, nonché l’invio all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di un prospetto riepilogativo delle immissioni in consumo (cessioni alle rivendite) effettuate in ogni periodo d’imposta (quindicina);
- in caso di ritardo nel pagamento dell’imposta sono dovuti gli interessi e l’indennità di mora nella misura stabilita dall’art. 3, comma 4, del Testo Unico delle Accise.
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