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In vigore la nuova tassonomia XBRL

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Con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ha reso noto che sul proprio sito (www.agid.it), dallo scorso 23 novembre è disponibile la nuova versione delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Viene così ufficializzata la nuova tassonomia PCI_2018-11-04, per la codifica dei bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2018, che sostituisce la versione 2017-07-06.

Il nuovo tracciato è destinato alla codifica dei bilanci d’esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli articoli 2423 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127; non si applica, quindi, ai soggetti che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali.

Tale tracciato, inoltre, si riferisce ai bilanci d’esercizio e consolidati redatti secondo le regole contabili post D.Lgs. n. 139/2015, mentre per il deposito dei bilanci relativi a periodi amministrativi iniziati prima del 1° gennaio 2016 si dovrà utilizzare la Tassonomia PCI_2015-12-14.

Tra le novità da segnalare rispetto alla precedente versione 2017-07-06:

  1. la suddivisione in più campi testuali della sezione «Nota integrativa, parte iniziale», che viene ristrutturata in una serie di sottocampi testuali intestati, al fine di favorire una migliore distribuzione e identificabilità di alcuni punti chiave quali:
    • i principi di redazione utilizzati;
    • la disclosure dovuta in caso di deroghe eccezionali ai sensi del quinto comma dell’art. 2423 c.c.;
    • l’informativa richiesta dall’Oic 29 in caso di cambiamento dei principi contabili e di correzione di errori rilevanti;
    • l’informativa riguardante le problematiche incontrate nella comparabilità e nell’adattamento rispetto alle voci dell’esercizio precedente;
    • l’illustrazione dei criteri di valutazione applicati, nonchè un campo testuale residuale per eventuali altre informazioni introduttive richieste dalla legge o dai principi contabili;
  2. l’introduzione di una sezione dedicata denominata «Informazioni relative alle cooperative» nell’ambito della parte della nota integrativa dedicata alle altre informazioni, al cui interno è stato creato un campo testuale distinto per ogni articolo del codice civile di riferimento, per favorire una loro migliore rappresentazione;
  3. l’introduzione nella sezione «Nota integrativa, altre informazioni» del campo testuale «Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124» dedicato ai contributi pubblici. Tale legge prevede infatti che, a partire dal 2018, “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato”, precisando al comma 127 che “al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10mila euro nel periodo considerato”.

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