In vigore il nuovo Dpcm anti-Covid: fino al 24 novembre bar e ristoranti chiusi alle 18.00. Fermi cinema, teatri, palestre e piscine
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Entrano in vigore oggi, 26 ottobre 2020, le nuove restrizioni introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 , firmato ieri dal premier Conte e subito approdato in Gazzetta Ufficiale. Queste le principali nuove disposizioni, che sostituiscono quelle del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, e che resteranno in vigore fino al prossimo 24 novembre:
- i locali pubblici quali bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, potranno restare aperti dalle 5.00 alle 18.00, comprese le domeniche e i giorni festivi. Al tavolo, però, si potranno sedere al massimo 4 persone, “salvo che siano tutti conviventi”;
- la ristorazione all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive è invece consentita anche dopo le ore 18.00, ma solamente ai propri clienti che vi siano alloggiati;
- dopo le ore 18.00 non sarà possibile consumare cibi o bevande in luoghi pubblici;
- fino alle ore 24.00 è comunque consentito il servizio da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- è inoltre sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza;
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sono tenute ad adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00;
- nel decreto viene “fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”;
- sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è comunque consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;
- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
- sono consentite le attività dei centri di riabilitazione;
- sospeso lo svolgimento dei concorsi, sia pubblici che privati, tranne nei casi in cui la valutazione dei candidati avvenga su basi curriculari o in maniera telematica;
- sono sospese le attività di sale scommesse, sale bingo, sale giochi e casinò;
- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
- sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
- sono vietate le feste nei luoghi all’aperto e al chiuso, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose;
- permane la sospensione dei convegni, dei congressi e di altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
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