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In vigore da oggi 1° dicembre le nuove regole sul recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

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Entra in vigore oggi, 1° dicembre 2020, il D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 152, finalizzato ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 15 maggio 2014, n. 655/2014, con il quale fu istituita una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

In particolare il regolamento prevede:

  1. l’introduzione di uno strumento giuridico vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell’Unione;
  2. l’applicazione della procedura ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini;
  3. l’esperibilità del procedimento sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento;
  4. l’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo viene generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore;
  5. alcuni meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

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