In Parlamento gli incentivi per favorire il rientro delle imprese italiane
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È prevista per domani nell’Aula della Camera la discussione di alcune mozioni concernenti iniziative finalizzate a favorire il rientro delle imprese italiane che hanno delocalizzato la produzione all’estero.
Al riguardo si ricorda che l’art. 5 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 (“Decreto Dignità”) interviene sulla disciplina dettata dall’art. 1, commi 60 e 61, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), prevedendo quanto segue:
- in caso di delocalizzazione dell’attività economica o di un’attività analoga o di una loro parte per la quale siano stati concessi aiuti di Stato per l’effettuazione di investimenti produttivi, l’impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso ed è assoggettata a sanzioni pecuniarie di importo da 2 a 4 volte quello del beneficio fruito;
- la versione originaria del testo prevedeva l’applicazione delle nuove norme a qualunque delocalizzazione, effettuata sia nell’Unione europea sia fuori, e nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla relativa forma (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.). Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, invece, dispone che le misure di cui sopra operano soltanto qualora la delocalizzazione avvenga in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo;
- l’impresa è tenuta a mantenere per 5 anni le attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico;
- la norma si applica a prescindere dall’impatto della delocalizzazione sull’occupazione;
- sui crediti derivanti dalla restituzione dei benefici viene istituito il privilegio dello Stato;
- a tal fine, per “delocalizzazione” si intende il trasferimento dell’attività economica “specificamente incentivata” (il virgolettato è stato aggiunto in sede di conversione del decreto-legge) o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad un altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
- fuori dai casi di cui sopra, le imprese italiane ed estere, operanti in Italia, che hanno beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati, decadono dal beneficio stesso qualora l’attività economica interessata dal medesimo o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell’ambito territoriale di tale sito, in ambito nazionale, comunitario e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato;
- oltre all’importo del beneficio, l’impresa sarà tenuta a restituire una somma a titolo di interesse, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, aumentato di 5 punti percentuali;
- per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, e per gli investimenti agevolati già avviati, fino al 13 luglio 2018, continua ad applicarsi la disciplina vigente anteriormente a tale data (compreso l’art. 1, comma 60, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di Stabilità 2014);
- le somme incassate dallo Stato a titolo di sanzione, dovranno essere destinate a finanziare contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica.
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