In GU il decreto “Energia”
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È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il decreto “Energia” (D.L. 1 marzo 2022, n. 17), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. T
Tra le principali novità del provvedimento, già in vigore, si segnalano le seguenti:
- l’assoggettamento ad Iva al 5 per cento delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le somministrazioni di cui sopra siano contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l’aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
- il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per Kwh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo del 2019. Tale credito d’imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022;
- il riconoscimento di un credito d’imposta del 15 per cento a favore delle imprese del settore autotrasporto di merci su strada, che acquistino il componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi;
- l’introduzione di una serie di semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il secondo trimestre 2022;
- la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022. La perizia dovrà essere redatta ed asseverata da un professionista abilitato entro il 15 giugno 2022. Entro la medesima data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva del 14% (aumentata rispetto all’11% precedente) per l’intero ammontare, o limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
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