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In Gazzetta le nuove forme di tutela del know how e dei segreti commerciali

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, che in attuazione della Direttiva comunitaria 8 giugno 2016, n. 2016/943 – introduce nuove norme per la protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate (cioè dei segreti commerciali).

Il provvedimento, che entra in vigore il prossimo 22 giugno, in particolare:

  1. estende la portata del divieto – che già esiste – di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente. D’ora in avanti, infatti, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considereranno illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza – o avrebbe dovuto essere a conoscenza – del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava;
  2. dispone che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano “utilizzo illecito” di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza – o avrebbe dovuto essere a conoscenza – del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente;
  3. modifica l’art. 623 del codice penale, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

A tal fine, ai sensi del nuovo art. 98 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), per “segreti commerciali” si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  1. siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
  2. abbiano valore economico in quanto segrete;
  3. siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

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