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In Gazzetta la legge-delega sull’assegno unico e universale

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È stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge-delega 1° aprile 2021, n. 46 che prevede l’istituzione dell’assegno unico e universale familiare. Il provvedimento, che fa parte del family act, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

L’attivazione della misura è prevista dal 1° luglio 2021.

L’assegno sarà concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro per ciascun figlio a carico, per un valore massimo stimato di 250 euro, a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato.

La legge impone all’ufficiale dello stato civile di informare le famiglie in merito all’assegno unico universale, al momento della registrazione della nascita (a tal fine si rinvia all’art. 1, comma 1, lettera h), della Legge 7 agosto 2015, n. 124).

Il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato Ue, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato extraUe in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  3. essere residente e domiciliato coni figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  4. essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Le risorse per l’attuazione delle presenti disposizioni saranno reperite anche mediante il graduale superamento o soppressione di misure vigenti come:

  • l’ assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • l’ assegno di natalità di cui all’art. 1. comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’art. 23-quater, commi 1 e 2, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all’art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • il premio alla nascita, di cui all’art. 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • il fondo di sostegno alla natalità previsto dall’art. 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

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