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In Gazzetta il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio che approva il nuovo MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), in sostituzione di quello approvato con il D.P.C.M. 28 dicembre 2017.

Il nuovo modello – approvato al fine di poter acquisire anche dei dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea – dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile, con riferimento al 2018.

Tra le novità del modello, la compilazione della Comunicazione rifiuti semplificata prevista nel caso in cui i rifiuti siano conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, il modello dev’essere presentato alla Camera di Commercio territorialmente competente, la quale provvederà poi a trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza, nonchè ad Unioncamere.

Per effetto dell’art. 220 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Conai (Consorzio nazionale imballaggi) è tenuto a comunicare, con le modalità previste dalla richiamata Legge n. 70/1994, i dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipologia di imballaggio immesso sul mercato nonchè, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Si ricorda infine che l’art. 6 del decreto “semplificazioni” (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modifiche dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12) ha disposto:

  1. la soppressione – con effetto dal 1° gennaio 2019 – del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), di cui all’art. 188-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  2. che dal 1° gennaio 2019, e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, le imprese di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, siano tenute agli adempimenti di cui agli articoli 188 , 189 , 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205;
  3. l’abrogazione – con effetto dal 1° gennaio 2019 – delle seguenti norme:
    – articoli 16, 35, 36, 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205;
    – art. 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
    – art. 14-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
  4. l’istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente.

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