In Gazzetta il nuovo limite per la fattura semplificata
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E’ approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dispone l’aumento da 100 a 400 euro del limite per l’emissione delle cosiddette “fatture semplificate”, di cui all’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Con l’emanazione di questo decreto, viene introdotta una ulteriore semplificazione in favore dei contribuenti che potranno scegliere di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- ai sensi dell’art. 220-bis, della Direttiva Ue 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, gli Stati membri consentono l’emissione di fatture semplificate per gli importi non superiori a 100 euro oppure quando modificano fatture iniziali;
- per effetto dell’art. 238 della medesima Direttiva, è possibile emettere la fattura semplificata per importi superiori a 100 euro ma non a 400 euro;
- ai fini dell’emissione della fattura semplificata sono richieste minori informazioni. In particolare:
a. il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola partita Iva o il solo codice fiscale (oppure attraverso il numero identificativo Iva del Paese di stabilimento), in luogo degli elementi richiesti per le fatture ordinarie (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio, ai sensi dell’art. 21 del decreto Iva);
b. nella fattura semplificata l’operazione può essere descritta in modo sintetico;
c. non è necessaria la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta;
d. resta fermo il divieto di emettere la fattura semplificata per le cessioni intraUe.
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