In Gazzetta il decreto sulla Brexit
E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge – approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri – finalizzato a tutelare il risparmio ed evitare terremoti sui mercati e, in generale, la stabilità complessiva del sistema economico, bancario, finanziario ed assicurativo italiano, nel futuro scenario derivante dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit).
In particolare, le norme appena varate intendono proteggere gli investitori, i depositanti e gli assicurati nel caso in cui non intervenga la ratifica da parte di Londra dell’accordo approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre scorso ed inerente le modalità di recesso dalla Unione.
Nelle scorse settimane l’Agenzia delle Dogane aveva emanato un documento in cui si illustrano alcune implicazioni giuridiche e pratiche, in ambito doganale, del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, fermo restando che “il tema della Brexit è in continua evoluzione e che, ad oggi, non è ancora definito lo scenario definitivo”.
In particolare:
- a decorrere dal 30 marzo 2019, le cessioni di beni effettuate da un soggetto Iva nazionale nei confronti di un operatore economico stabilito nel Regno Unito e, viceversa, gli acquisti di beni da un soggetto Iva UK non potranno essere più qualificate come “cessioni” o “acquisti” intracomunitari (ai sensi rispettivamente degli articoli 41 e 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427. Sotto il profilo operativo, per l’acquisto di merci dal Regno Unito i soggetti Iva non saranno più tenuti all’integrazione e alla registrazione della fattura emessa dal cedente UK, così come alle vendite di beni a soggetti Iva stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le vigenti disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie; per tali operazioni non sussisterà più neanche l’obbligo – qualora richiesto – di presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat;
- relativamente alla normativa doganale – spiega l’Agenzia – rilevano tra l’altro:
a. l’obbligo, per tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’Unione europea che intendono intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito dopo la data di recesso, di munirsi del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification);
b. l’obbligo per gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito di presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione, da inviare telematicamente all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente;
c. l’obbligo per gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito di presentare una dichiarazione doganale di esportazione, da inviare telematicamente all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.