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In Gazzetta il decreto sul transfer pricing

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente le nuove linee-guida in materia di transfer pricing (disciplinato dall’art. 110, comma 7, del Tuir), alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 59, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Tra le principali novità si segnalano:

  1. l’introduzione della regola secondo cui le operazioni transfrontaliere tra imprese associate devono essere valorizzate in base al principio di libera concorrenza;
  2. in sede di individuazione dei metodi da adottare per la determinazione dei prezzi di trasferimento, viene fatta salva la possibilità di applicare un metodo alternativo nel caso in cui il contribuente dimostri che nessuno dei metodi elencati può essere applicato in modo affidabile, semprechè tale metodo alternativo restituisca un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni comparabili con quelle analizzate;
  3. la previsione delle condizioni in presenza delle quali il Fisco può rettificare il valore individuato dal contribuente, in quanto ritenuto non conforme a quello che avrebbero praticato soggetti indipendenti con riferimento ad operazioni comparabili;
  4. la previsione secondo la quale con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno aggiornate le norme sulla documentazione in materia di transfer pricing, nonché stabiliti i requisiti di idoneità della stessa, in funzione dell’accesso al regime di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter , del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  5. il principio per il quale la documentazione si considera idonea in tutti i casi in cui sia idonea a fornire all’Amministrazione fiscale le informazioni necessarie per una corretta analisi dei prezzi di trasferimento, indipendentemente dal metodo di valorizzazione delle operazioni controllate o dalla selezione dei soggetti o delle operazioni comparabili, e anche qualora contenga omissioni o inesattezze parziali che non pregiudicano le attività di controllo. Nel decreto vengono è prevista l’emanazione di uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate finalizzati a fornire i chiarimenti di carattere applicativo.

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