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In Gazzetta il decreto “Sostegni-bis” convertito in legge

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È in vigore da ieri 24 luglio 2021, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), nella versione definitiva risultante a seguito della sua conversione in legge (Legge 23 luglio 2021, n. 106).

Diverse le misure introdotte nel decreto durante il passaggio in Parlamento:

  • nuovi contributi a fondo perduto (“automatico”, “per le attività stagionali” e “perequativo”)
  • rinvio dei versamenti delle imposte
  • esenzioni di tributi e
  • incentivi fiscali.

Tra gli interventi più rilevanti si ricordano alcune modifiche al calendario fiscale, e in particolare:

  1. il rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice. In particolare, per i soggetti ISA vengono prorogati al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle imposte – senza alcuna maggiorazione – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
    Tale proroga si applica anche:
    a) ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA;
    b) ai contribuenti che adottano il regime di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
    c) ai soggetti rientranti nel regime forfetario ex Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    d) ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese ex artt. 5115 e 116, del TUIR;
  2. lo slittamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” sospese da febbraio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in quattro scadenze dal 31 luglio (che passa al 2 agosto) al 31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre 2021.
    In particolare, il nuovo calendario prevede il rinvio:
    – al 31 luglio 2021 (2 agosto come primo giorno feriale) delle rate scadute il 28 febbraio e 31 marzo 2020;
    – al 31 agosto 2021 delle rate del 31 maggio 2020;
    – al 30 settembre 2021 delle rate del 31 luglio 2020;
    – al 31 ottobre 2021 delle rate del 30 novembre 2020;
    – al 30 novembre 2021 delle rate del 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021;
  3. la proroga al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da:
    – cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
    – avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
    – avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
    – atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
    – ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
    – atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
    I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2021;
  4. la sospensione fino al 31 agosto 2021 dei pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data del 31 agosto 2020, inoltre, tali somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Si ricordano inoltre:

  1. l’estensione dei contributi a fondo perduto, previsti per gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alle imprese con ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro;
  2. l’esenzione dal pagamento dell’Imu 2021 per i proprietari di immobili interessati dal blocco degli sfratti a causa dell’emergenza Covid;
  3. il riconoscimento di nuovi crediti d’imposta per incentivare l’impiego dei POS e dei pagamenti elettronici;
  4. nuovi contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie.

G.U. 24 LUGLIO 2021

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