In Gazzetta il decreto “Semplificazioni” convertito in legge. Novità per il Superbonus
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Semplificazioni” (D.L. 31 maggio 2021, n. 77), nel testo definitivo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione (Legge 29 luglio 2021, n. 108 ). Tra le novità più interessanti si segnalano le misure finalizzate a favorire l’efficientamento energetico degli edifici che modificano, semplificandola, la disciplina del Superbonus di cui all’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”: NUOVE NORME sul SUPERBONUS 110% e ALTRE NOVITÀ |
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VIA (VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE) |
Il decreto-legge prevede la riduzione dei tempi richiesti per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni. |
SUPERBONUS 110% |
Barriere architettoniche Immobili Onlus, OdV e Aps
Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA) Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Per gli interventi previsti dalla disciplina in commento, la decadenza dal beneficio fiscale previsto all’art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 opera nei seguenti casi:
È fatta salva ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Ulteriori semplificazioni Viene ulteriormente modificata la disciplina del Superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020. In particolare si stabilisce che:
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STRUTTURE TURISTICHE – INTERVENTI EDILIZI |
La costruzione, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all’attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o Provincia autonoma competente. |
FONTI RINNOVABILI |
Prevista una semplificazione delle procedure autorizzative in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di biogas e di biometano, installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e bonifica dei siti contaminati. |
SUBAPPALTO |
Fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30%, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Inoltre, dal 1° novembre 2021, sarà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. |
START-UP e PMI INNOVATIVE – VALIDITÀ ATTI COSTITUTIVI REDATTI in MODALITÀ DIGITALE |
Restano validi ed efficaci gli atti costitutivi, gli statuti e loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore presente della legge di conversione e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico, ai sensi dell’art. 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33, e del D.M. 17 febbraio 2016. Le medesime società conservano conseguentemente l’iscrizione nel registro delle imprese. Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle predette società dopo il 31 luglio 2021, si applica la disciplina di cui all’art. 2480 del codice civile. |
TERZO SETTORE – PROROGA ADEGUAMENTI STATUTARI con MODALITÀ SEMPLIFICATA |
Prorogato di un anno, al 31 maggio 2022, il termine per l’adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps alla riforma del Terzo settore con modalità semplificata, di cui all’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Gli enti potranno avvalersi delle maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie obbligatorie “di mero adeguamento” alle disposizioni del Codice del terzo settore. |
DONNE e GIOVANI – INSERIMENTO AL LAVORO |
Le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondi complementari e che risultino affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. In caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Inoltre, nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali. Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. |